Adempimenti Legge 4/2013
Ai sensi della LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, in vigore dal 10 febbraio 2013, l’associazione ANTE – Associazione Nazionale Tecnici Emodialisi in questa pagina Web riepiloga quanto previsto come obblighi in ambito statutario, regolamentare e di pubblicazione dalla suddetta legge. In particolare:
Associazioni professionali
- Gli associati sono stati informati in area soci a partire dal giorno 9 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 4/2013, della necessità di contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge nonché delle responsabilità derivanti dall’inadempimento rientrante nelle pratiche commerciali scorrette cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Gli associati sono stati altresì informati che la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
- Lo statuto ed i regolamenti, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della legge 4/2013, garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
- L’associazione promuove, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge 4/2013 la formazione permanente dei propri iscritti attraverso differenti modalità (eventi e seminari, e-learning, corsi convenzionati, ecc.). L’associazione ha inoltre adottato un codice di condotta ai sensi dell’art. 27 -bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilando altresì sulla condotta professionale degli associati stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
- Ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della legge 4/2013 è stato attivato lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, accessibile da ogni pagina Web del sito www.ante.it, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 -ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da essi richiesti agli iscritti.
- Ai sensi dell’art. 4 della legge 4/2013, gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e non assoggettati a provvedimenti di sospensione, possono utilizzare il logo di riconoscimento “ANTE”, secondo specifiche linee guida tra cui l’obbligo di indicare il codice associato e -. nel caso di posizionamento del logo all’interno di un sito Web – l’affiliazione con la pagina contenente il dettaglio del profilo dell’associato.
Pubblicità delle associazioni professionali
Il rappresentante legale dell’associazione ANTE, nella figura del Presidente quale rappresentante pro-tempore, garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web a cura dell’associazione ANTE.
Contenuti degli elementi informativi
Ai sensi dell’art. 5 della legge 4/2013 l’associazione ANTE assicura la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
- atto costitutivo e statuto;
- precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce. A tal proposito ANTE, secondo quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto vigente, raggruppa “professionisti ed operatori dell’ambito sanitario”, con particolare attenzione alle figure professionali identificate Soci Ordinari e definiti come standard di riferimento da ANTE nel progetto di qualificazione interna, per la standardizzazione delle figure professionali operanti come Tecnico di Emodialisi;
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- struttura organizzativa dell’associazione, descritta in modo esteso all’interno del già citato Statuto;
- requisiti per la partecipazione all’Associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’Associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- assenza di scopo di lucro, documentata nello Statuto (art. 1).
Considerato altresì che ANTE rientra nel caso di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo della legge 4/2013 (rilascio di logo identificativo e di attestazione di competenza), l’Associazione garantisce la conoscibilità anche dei seguenti elementi:
- il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente (ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2012). Chiunque inoltre a conoscenza e/o a presentazione del socio Ordinario ANTE del codice tessera può verificare – in tempo reale – la qualifica dell’associato;
- le sedi dell’Associazione sul territorio nazionale, formate dalla sede nazionale e dalle rappresentanze locali su base regionale, rappresentate dai referenti regionali;
- la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 2, comma 4 della legge 4/2013.